Divorzio e assegno divorzile: ipotesi di soglia a 11.528,41 euro annui

 

Ipotesi di soglia dell’adivorzio e assegno divorzilessegno divorzile in corso di definizione nella riforma della legislazione in materia di divorzio e assegno all’ex coniuge

Continua la rotta della giurisprudenza verso l’orientamento della risoluzione delle cause in materia di divorzio e assegno divorzile. Infatti, dopo la storica sentenza n. 11504 della Cassazione depositata lo scorso 10 maggio 2017,  arriva anche una ordinanza del Tribunale di Milano (del 22.05.2017). Questa dissemina nuovi importanti dettagli giuridici determinanti per il futuro dei divorziati in Italia.

Infatti, per il Giudice milanese, onde conferire praticità ai principi di autoresponsabilità e autosufficienza dei coniugi avanzati dalla Cassazione, in tema di divorzio e assegno divorzile può considerarsi un parametro molto pratico. In particolare, come parametro di misurazione del reddito sarebbe valido l’indice che la Costituzione e la legge attuativa fissano come presupposto per godere del gratuito patrocinio (11.528,41 euro annui).

Infatti, lo scorso 10 maggio gli Ermellini, avevano proclamato l’inesistenza dell’obbligo in capo all’ex coniuge più facoltoso di garantire lo stesso tenore di vita all’altro. Inoltre, avevano citato alcuni parametri con cui constatare l’autosufficienza economica di uno dei due coniugi, in virtù della quale risultasse come non dovuto l’assegno di mantenimento. Tuttavia, non veniva specificata la somma necessaria per continuare a vivere e su cui basare l’eventuale assegno divorzile.

Prospettive per la definizione della somma

Di qui l’individuazione della stessa nella cifra che superi il monte di reddito annuale sotto il quale è accordato dallo Stato il gratuito patrocinio. In questo modo la valutazione preordinata alla liquidazione dell’assegno divorzile sarebbe sostanzialmente omogenea a livello nazionale.

Tuttavia, viene aggiunto un ulteriore indice nella considerazione dell’autosufficienza di un ex coniuge, ossia “reddito medio percepito nella zona in cui il richiedente vive e abita”. Ciò in considerazione del fatto che la medesima cifra annuale stabilità per il gratuito patrocinio può essere più o meno esigua, secondo il contesto socio-economico del territorio in cui il soggetto specifico vive ed è inserito.

Il tutto dovrà essere definito nella riforma della legislazione in materia di divorzio e assegno divorzile, che recepisca le proposte avanzate dalla giurisprudenza.

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