Ritardi o cancellazioni di voli, negato imbarco, bagaglio perso, danneggiato o consegnato in ritardo: come chiedere risarcimento

 

ritardi o cancellazioni di voliRitardi o cancellazioni di voli, smarrimento del bagaglio, ecc. sono sempre dietro l’angolo quando si viaggia in aereo. Tuttavia, non tutti i viaggi in aereo sono uguali quando si tratta di difendere i propri diritti per un disservizio, soprattutto per ritardi o cancellazioni di voli. Infatti, la normativa comunitaria distingue tra i voli all’interno dell’Unione europea e quelli extracomunitari. Ma anche tra quelli gestiti da compagnie appartenenti o non appartenenti all’UE.
In estrema sintesi, i diritti di chi viaggia in aereo vengono riconosciuti in base alla normativa UE se il volo:

  • avviene all’interno dell’UE ed è gestito da una compagnia aerea dell’UE o extra UE;
  • arriva nell’UE con provenienza da un Paese extra UE ed è gestito da una compagnia aerea dell’UE;
  • parte dall’UE con destinazione in un paese extra UE ed è gestito da una compagnia aerea dell’UE o extra UE.

Queste sono le combinazioni possibili per difendere i diritti di chi viaggia in aereo. Ricordiamo che in quest’ambito, per Unione europea, si intendono i 27 Paesi UE più la Guadalupa, la Guyana francese, la Martinica, la Riunione, Mayotte, Saint-Martin (Antille francesi), le Azzorre, Madeira e le isole Canarie, l’Islanda, la Norvegia e la Svizzera. Almeno per ora è inclusa la Gran Bretagna, ma non sono comprese le isole Fær Øer, l’isola di Man e le isole Normanne.

I diritti di chi viaggia in aereo non vengono riconosciuti dalla normativa europea se:

  • il volo arriva nell’UE da un Paese extra UE ed è gestito da una compagnia extracomunitaria (ad esempio da Sharm el Sheik a Milano con un volo della compagnia egiziana);
  • se il passeggero ha già ricevuto dei benefici come un risarcimento, un volo alternativo o l’assistenza per problemi relativi al volo ai sensi della normativa vigente in un Paese extracomunitario (se, ad esempio, l’Egitto ha già provveduto a tutto per quel volo da Sharm che ha dato dei problemi).

L’imbarco di chi viaggia in aereo può essere negato per diversi motivi:

  • per questioni di sicurezza o di salute;
  • perché il volo di andata non corrisponde a quello prenotato come andata e ritorno (ad esempio, si prenota un Milano-Siviglia a/r, ma alla partenza ci si imbarca a Roma anziché a Milano);
  • passeggero non in possesso dei documenti di viaggio necessari;
  • perché il viaggiatore non ha preso un aereo incluso in una prenotazione con voli consecutivi (si prenota un Milano-Madrid-Miami-Città del Messico, ma si salta una di queste tappe);
  • passeggero che viaggia con un animale di compagnia senza la documentazione necessaria.

Se, invece, il passeggero si presenta all’imbarco con documenti e prenotazione validi, ma gli viene negato l’imbarco per questioni operative o per overbooking (più biglietti venduti rispetto ai posti disponibili), i diritti di chi viaggia in aereo sono:

  • il risarcimento del danno provocato dal mancato imbarco;
  • la possibilità di scegliere tra rimborso, volo alternativo o spostamento della prenotazione a una data successiva;
  • l’assistenza.

In base alla normativa europea per cancellazione di un volo si intende il caso in cui l’aereo prenotato:

  • non parte ed il passeggero viene trasferito su un altro volo programmato;
  • decolla, ma deve tornare per qualsiasi motivo all’aeroporto di partenza ed il passeggero viene trasferito su un altro volo;
  • arriva a una destinazione diversa da quella prevista, tranne quando:
    • il passeggero abbia accettato un volo alternativo e una destinazione diversa da quella prevista;
    • l’aeroporto di destinazione serve la stessa città o regione (prevedo di arrivare a Milano, ma atterro a Bergamo).

In questi ultimi due casi si parla di ritardo e non di cancellazione.

In caso di cancellazione del volo, i diritti di chi viaggia in aereo sono:

  • il rimborso del biglietto;
  • un volo alternativo;
  • l’assistenza;
  • il risarcimento del danno provocato.

Per quanto riguarda il risarcimento, è dovuto soltanto se il passeggero è stato informato della cancellazione meno di 2 settimane prima della partenza prevista. L’onere della prova ricade sulla compagnia. Se il vettore è in grado di provare che la cancellazione deriva da circostanze eccezionali (meteo, sicurezza, ecc.) il risarcimento non è dovuto.
Per quanto riguarda i diritti di chi viaggia in aereo e parte o arriva in ritardo, il discorso è molto più diretto: se il ritardo non è motivato da circostanze eccezionali, il passeggero avrà diritto ad un rimborso, all’assistenza e ad un volo di ritorno a seconda della distanza del volo e alla durata del ritardo.
Oltre le 3 ore di ritardo chi viaggia in aereo ha diritto al risarcimento, sempre che il ritardo non sia stato motivato da circostanze eccezionali.
L’importo del risarcimento per chi viaggia in aereo e si è visto negare l’imbarco, cancellare il proprio volo o è arrivato in notevole ritardo prevede tre ipotesi:

  • per i voli entro i 1.500 km: 250 euro;
  • per i voli oltre i 1.500 km all’interno dell’Ue o tra 1.500 e 3.500 km: 400 euro;
  • per i voli oltre i 3.500 km: 600 euro.

Attenzione, però, perché se la compagnia propone al passeggero un volo alternativo e si raggiunge la destinazione finale con un ritardo non superiore alle 2, 3 o 4 ore (a seconda delle distanze appena viste), il risarcimento può essere ridotto del 50%.
Ad ogni modo, chi viaggia in aereo e si vede negare l’imbarco ha sempre diritto al risarcimento. Anche quando deve fare una coincidenza con un unico check-in, ma la compagnia ritiene che il passeggero non farà in tempo a prendere un secondo aereo. Ma se il viaggiatore deve fare un secondo check-in e il ritardo del primo aereo glielo impedisce, le compagnie non sono tenute a pagare il risarcimento. A meno che il ritardo sia stato superiore alle 3 ore.
L’importo del risarcimento in caso di cancellazione del volo sono quelli visti prima. Ci sono, però, dei casi in cui il passeggero non ha diritto a questo risarcimento, cioè quando il passeggero:

  • viene informato della cancellazione più di 14 giorni prima della partenza;
  • viene informato tra 2 settimane e 7 giorni prima della partenza, ma viene offerto dalla compagnia un volo alternativo che permette di:
    • partire non oltre le 2 ore prima dell’orario previsto in origine;
    • arrivare a destinazione meno di 4 ore dopo l’orario previsto in origine;
  • viene informato meno di 7 giorni prima della partenza, ma viene offerto dalla compagnia un volo alternativo che permette di:
    • partire non oltre 1 ora prima dell’orario previsto in origine;
    • arrivare a destinazione meno di 2 ore dopo l’arrivo previsto in origine;
  • ci sono delle circostanze eccezionali che impediscono la partenza dell’aereo.

Come accennato, tra i diritti di chi viaggia in aereo c’è quello al risarcimento in caso di un ritardo superiore alle 3 ore, a meno che sia dovuto alle famose circostanze eccezionali (a cui, qualche volta si aggrappano le compagnie per non pagare).
Lo stesso vale nel caso in cui il passeggero perde una coincidenza per colpa di un ritardo del primo aereo e arrivi a destinazione finale con più di 3 ore di ritardo.
Ci sono, poi, dei casi più complicati.
Ad esempio: se si parte da un Paese extracomunitario verso un Paese dell’UE ed il viaggio viene gestito da compagnie extra UE e UE o solo da compagnie europee, in caso di forte ritardo il risarcimento si baserà solo sull’operato delle compagnie UE.
Esempio 1: Si parte da Sharm el Sheik a bordo di un aereo EgyptAir. Per arrivare in Italia si deve fare scalo a Madrid e imbarcarsi su un volo Alitalia per  Milano. Quindi, da Sharm si arriva in Spagna puntuale. Si sale sull’aereo di Alitalia e si arriva a Milano con 3 ore di ritardo. Ai fini di risarcimento, paga Alitalia.
Esempio 2: Si parte da Sharm con Alitalia. Si arriva a Madrid puntuale. Si riparte da Madrid verso Milano con una compagnia thailandese (che ha fatto un’offertona). Si arriva a Milano con 4 ore di ritardo. Non si ha diritto al risarcimento: la compagnia UE, cioè Alitalia, ha rispettato l’orario. Quella thailandese no, ma è extracomunitaria.
In sintesi: meglio il volo diretto, possibilmente con una compagnia comunitaria.

Chi viaggia in aereo non ha diritto al risarcimento nemmeno se perde la coincidenza a causa di un controllo di sicurezza eccessivamente lungo o non ha rispettato i tempi di imbarco (se, ad esempio si è trattenuto al bar dell’aeroporto).
Si ha, infine, diritto al risarcimento se si accetta un volo verso un aeroporto diverso da quello prenotato e l’aereo arriva in ritardo. Il risarcimento si calcola in base al tempo di arrivo previsto in origine o accordato con la compagnia. Il trasferimento da un aeroporto all’altro (quello prenotato e quello dell’effettivo arrivo) è a carico della compagnia.

In caso di smarrimento del bagaglio, se la valigia è stata imbarcata, chi viaggia in aereo ha diritto ad un risarcimento fino a circa 1.220 euro. È possibile chiedere alla compagnia un importo più alto se il bagaglio conteneva degli articoli costosi, purché siano stati dichiarati prima del volo e al momento del check-in.
Lo stesso vale per chi ha avuto la consegna del bagaglio in ritardo rispetto a quella degli altri passeggeri. E per chi ritrova la valigia danneggiata, a meno che fosse difettosa.
La compagnia deve risarcire chi viaggia in aereo anche nel caso in cui il bagaglio a mano subisse dei danni.
Il reclamo va presentato per iscritto entro 7 giorni dalla consegna del bagaglio oppure entro 21 giorni se la valigia è stata consegnata in ritardo.

 

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