Affidamento superesclusivo

affidamento superesclusivoI vari stadi dell’affidamento dei figli: dall’affidamento condiviso all’affidamento superesclusivo

L’affidamento dei figli è un aspetto molto delicato quando marito e moglie si separano. In tale circostanza la regola generale stabilita dalla legge riguardo l’affidamento dei figli è quella dell’affidamento condiviso. In pratica, il figlio convive con un genitore in un’abitazione, ma è affidato ad entrambi, mantenendo con tutti e due contatti giornalieri secondo tempi e modi fissati dai genitori stessi o, se non c’è l’accordo, dal giudice. Quindi, per i genitori stessi diritti e doveri sui figli, stessi poteri e stesse responsabilità. Tuttavia, ci sono alcuni casi in cui l’affidamento condiviso diventa dannoso per il minore e il giudice interviene disponendo l’affidamento esclusivo a un solo genitore. In sostanza, il genitore cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi.

Questo succede, ad esempio, quando uno dei genitori risulta incapace di prendersi cura della prole. Tuttavia, l’affidamento esclusivo non comporta la perdita della responsabilità genitoriale da parte del genitore che non ha ottenuto l’affidamento. Più semplicemente, questa responsabilità si restringe per varie cause: genitore non in grado di curare il figlio o bambino che non vuole avere rapporti con il genitore. Comunque, i genitori devono continuare ad assumere insieme le decisioni più importanti per i figli. Solo in presenza di ragioni particolarmente gravi, tali da rendere impossibile una decisione congiunta, il genitore affidatario potrà richiedere un provvedimento di decadenza della responsabilità genitoriale dell’altro.

La legge (D. lgs. n. 154 del 28.12.2013) è andata ancora oltre e, da qualche anno, si parla anche di affidamento superesclusivo (Art. 337 quater, co. 3, cod. civ.).
Infatti, quando è ritenuto che, secondo la legge, il papà o la mamma siano inadeguati al compito che dovrebbero svolgere o totalmente disinteressati (materialmente e moralmente) alla vita del piccolo, scatta l’affidamento superesclusivo. In tale situazione, a decidere anche delle questioni più importanti per il figlio, relativamente al suo sviluppo – ad esempio salute, educazione e istruzione – sarà esclusivamente il genitore a cui viene affidato e non più quello che si è dimostrato inadeguato. In sintesi, l’affidamento superesclusivo scatta solo in casi gravissimi, in cui il genitore è totalmente inadeguato al suo ruolo.

Se, però, chi richiede l’affidamento superesclusivo non dà la prova del comportamento pregiudizievole dell’altro genitore, oppure si inventa di sana pianta il tutto, potrebbe essere condannato non solo alle spese di lite e al risarcimento dei danni (Art. 96 cod. proc. civ.), ma potrebbe anche perdere l’affidamento del figlio.

Il genitore non affidatario conserva, comunque, il diritto e il dovere di vigilare sul minore relativamente alla sua istruzione ed educazione. Inoltre, se ritiene che l’ex abbia preso decisioni pregiudizievoli al suo interesse, può rivolgersi al giudice. In sostanza, il genitore non affidatario conserverà:

  • la responsabilità genitoriale nel tempo trascorso con i figli;
  • il potere-dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione;
  • il potere di fare ricorso al giudice nei casi in cui il genitore affidatario assuma delle decisioni pregiudizievoli per la prole.