Contratto di convivenza

Contratto di Convivenza

Lo Studio Legale offre assistenza ai Clienti che intendono raggiungere un accordo di coppia attraverso un contratto di convivenza.

In pratica, attraverso questa soluzione, disciplinata dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76, i conviventi di fatto non sposati (sia etero che omo) possono regolare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune.

Infatti, la Legge 76/2016 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze riconosce e regolamenta la convivenza di fatto, istituto giuridico che si affianca al matrimonio ed alla unione civile.

In merito, la medesima legge disciplina i contratti di convivenza, precisandone forma e contenuti.

Prerequisiti

Innanzitutto, un contratto di convivenza valido ed efficace presuppone la sussistenza di un legame tra due persone maggiorenni. Inoltre, esse devono essere unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di mutua assistenza morale e materiale, senza rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

In relazione a ciò, per la verifica della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza (art. 4, comma I e art. 13, comma I, lett. b) D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223), ovvero mutamenti intervenuti nella loro composizione.

Inoltre, il contratto di convivenza, nonché ogni sua modifica, anche in tema di regime patrimoniale, e la sua risoluzione, richiede la forma scritta. Esso può constare di una scrittura privata autenticata dall’Avv. Teresa Capasso, che ne attesta la rispondenza alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Non appena formalizzato, il professionista riceve l’atto e ne trasmette copia, entro i successivi 10 giorni, al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe, conformemente al regolamento anagrafico della popolazione residente.

Contenuto del contratto di convivenza

La Legge 76/2016 prevede che il contratto di convivenza contenga alcuni elementi imprescindibli ed altri opzionali (art. 1, comma 53). In sostanza, esso:

  • reca gli indirizzi dei contraenti a cui inviare le comunicazioni connesse al contratto medesimo;
  • può comprendere:
    • l’indicazione della residenza;
    • le modalità di contribuzione alle esigenze della vita in comune, in relazione alle disponibilità di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
    • il regime patrimoniale della comunione dei beni, che può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza;
    • la nomina dell’altro quale proprio rappresentante:
      • con poteri pieni o limitati, in caso di malattia che comporti incapacità di intendere e di volere;
      • per le decisioni in materia di salute e, in caso di morte, di donazione di organi, per le modalità di trattamento del corpo, per le celebrazioni funerarie;
    • l’indicazione del convivente come futuro tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora ne ricorrano i presupposti;
  • non può essere sottoposto a termine o condizione.

Casi di nullità e di sospensione

La nullità insanabile del contratto di convivenza, reclamabile da chiunque abbia interesse, si realizza qualora esso venga concluso:

  • in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza;
  • in assenza di una reale convivenza di fatto;
  • da persona minore di età o interdetta giudizialmente;
  • in caso di condanna per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro contraente (art. 88, cod. civ.).

Inoltre, gli effetti del contratto restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o fino a sentenza di proscioglimento in caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro contraente.

Risoluzione e recesso dal contratto di convivenza

Per completezza, è importante richiamare che il contratto di convivenza si scioglie (art. 1, comma 59) per:

  • accordo delle parti;
  • recesso unilaterale;
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
  • morte di uno dei contraenti.

A seguito di ciò, allorché il contratto di convivenza preveda il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione ne comporta lo scioglimento.

In particolare, nel caso di recesso unilaterale:

  • il professionista che riceve l’atto è obbligato a notificarne copia all’altro contraente (all’indirizzo risultante dal contratto);
  • se l’abitazione familiare è nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l’alloggio.

Eventi con effetti sulla convivenza

In caso di matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona, la parte che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare l’estratto di matrimonio o di unione civile all’altra parte, nonché al professionista che ha ricevuto il contratto.

Inoltre, alla scomparsa di uno dei conviventi, il superstite o gli eredi del deceduto devono notificare l’estratto dell’atto di morte al professionista che ha ricevuto il contratto.

Quindi, questi procederà all’annotazione a margine del contratto di convivenza dell’avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all’anagrafe del comune di residenza.

In tutti i casi, alla cessazione della convivenza, se il convivente versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere alla propria sussistenza, ha diritto a ricevere dall’altro gli alimenti. Il periodo è proporzionale alla durata della convivenza, nella misura definita dall’art. 438, comma II, codice civile (art. 1, comma 65).

Legge applicabile al contratto di convivenza (art. 1, c. 64)

Ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Se detta legge è differente, si applica la legge del luogo di prevalente convivenza. Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima.

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