Casi di successo e testimonianze
Con la sola fatturazione, senza prova del rapporto contrattuale e della conclusione dell’accordo, non si può vantare un credito sull’avvenuta esecuzione della prestazione
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZ. 2^ CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Pres. Dott. ************, all’udienza del 12 settembre 2017 ha pronunciato ai sensi dell’art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al nr. ***** del RGACC dell’anno 2014
T R A
- Ditta******* Srl, in persona del legale rappresentante p.t.
elettivamente domiciliata in *********************** (studio avv. *****************), rappresentata e difesa dagli avv. ************* ************ in virtù di procura alle liti a margine della citazione
PARTE ATTRICE
E
- Sig.ra ********
elettivamente domiciliata in CIAMPINO, via Col di lana n. 79 presso lo studio dell’avv. TERESA CAPASSO che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti a margine della comparsa di costituzione e risposta
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: pagamento somme.
BREVE ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La domanda proposta dalla Ditta******* Srl ha ad oggetto il pagamento della somma di € *********** quale saldo per servizi di consulenza amministrativo-contabile resi a favore della convenuta, come meglio descritti nelle fatture allegate alla citazione.
La difesa della convenuta, costituitasi in corso di causa, ha contestato di aver mai richiesto alcun servizio alla Ditta ******Srl, ma ha puntualizzato di essersi rivolta nell’aprile del 2011 alla Società XY relativamente alla trattativa per l’acquisto della licenza di un esercizio commerciale (Bar *******), seguita dal rag. ******** che era stato regolarmente pagato.
Prima di esaminare il merito della vicenda, va rammentato che in tema di riparto dell’onere della prova nell’ambito dell’inadempimento contrattuale la giurisprudenza della Cassazione ha stabilito come sia il creditore che agisce per l’adempimento così come per la risoluzione del contratto a dover provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre il debitore convenuto è gravato dall’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (tra le tante, Cass., 11 marzo 2014, 5605).
Nel caso di specie, la ditta attrice ha depositato undici fatture commerciali (doc. da 1 ad 11 fasc. attrice) che, però, non hanno di per sé valore probatorio, in quanto per consolidata giurisprudenza “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all’esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all’altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” (tra le tante, Cass., 12 gennaio 2016, n. 299; Cass., 28 giugno 2010, n. 15383). Dunque, era dunque precipuo onere della società attrice, in seguito alla contestazione sollevata dalla controparte, fornire esaustiva prova dell’esistenza del rapporto contrattuale dal quale era sorto il preteso credito che, nella specie, riguardava attività di consulenza fornita alla convenuta.
Nel corso dell’interrogatorio formale la convenuta ha chiarito di aver ricevuto i servizi descritti negli avvisi di fattura in data 1/2/2012, 1/3/2013 e 5/3/2013 (docc. 1, 7 e 8), ma ha anche detto che le prestazioni le erano state fornite dal rag. ********* per conto della Società XY , alla quale aveva firmato un mandato.
La convenuta ha poi soggiunto di aver corrisposto la complessiva somma di € ******* circa in parte al rag. ********* e in parte alla Società XY.
Dunque, la ditta attrice non ha fornito prova del rapporto contrattuale, né del credito richiesto, dandosi altresì atto che la chiesta prova testimoniale, oltre a essere stata respinta con ordinanza istruttoria per contrarietà al disposto dell’art. 2721 c.c., non verteva sulla conclusione dell’accordo, bensì sull’avvenuta esecuzione della prestazione.
La domanda attrice, pertanto, va respinta.
Le spese processuali vanno poste a carico della parte attrice e si liquidano in base al DM 55/2014.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al nr. *****/2014 RG in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
- Respinge la domanda
- Condanna la ditta attrice a pagare a favore dell’Erario, essendo stata la convenuta ammessa al patrocinio ex DLgs 115/2002, le spese di lite che liquida in € 1.600 per compensi oltre iva e cpa e il rimborso forfettario delle spese generali.
Così deciso in Velletri, il giorno 12 settembre 2017
Il Giudice
Diritto alla percezione degli assegni per nucleo familiare nonostante il veto del genitore non affidatario
La Sezione Lavoro del Tribunale Ordinario di Velletri, con sentenza nella causa iscritta a ruolo al 1751/2015, ha accolto il ricorso, patrocinato dall’Avv. Teresa Capasso, nella controversia civile avente ad oggetto l’erogazione degli assegni per il nucleo familiare in favore dei figli minori, sulla base del reddito del genitore affidatario, da corrispondersi in funzione del rapporto di lavoro subordinato del coniuge non affidatario.
Il datore di lavoro, erroneamente, sosteneva di non poter corrispondere gli assegni per il nucleo familiare alla madre collocataria dei figli, in quanto il lavoratore non aveva presentato la necessaria domanda (mod. ANF 559) ritenendolo, dunque, unico legittimato ex lege a chiederne l’erogazione.
Ebbene, il Giudice ha ritenuto sussistente il diritto della ricorrente in virtù dell’art. 211 della l. 151/1975 secondo cui: “Il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l’altro coniuge”.
La mancata considerazione dei soli redditi dell’effettivo beneficiario delle prestazioni in argomento (il coniuge separato affidatario dei figli), lede i diritti del genitore che, a seguito della separazione, non percepisce alcun reddito, con ingiusta probabile perdita totale o parziale del diritto alla prestazione. Al fine dunque, di evitare un trattamento discriminatorio nei confronti del genitore affidatario di figli, non titolare di una posizione protetta, occorre riferirsi ad alcune circolari dell’INPS che disciplinano fattispecie simili.
In passato, infatti, tali nuclei familiari, sebbene in presenza di una norma specifica, si erano visti privare del diritto di percepire l’assegno per il nucleo familiare o lo avevano percepito superando enormi difficoltà, legate appunto all’indisponibilità dell’altro coniuge, titolare della posizione protetta, di richiedere l’assegno e di trasferirlo al coniuge affidatario dopo averlo percepito.
Quindi, in conclusione, nel caso di genitore affidatario di figli, che non svolga attività lavorativa e non sia titolare di pensione o esplichi un’attività per la quale non è previsto un trattamento di famiglia a valere sullo stipendio del coniuge “pubblico dipendente”: a) l’assegno per il nucleo familiare può essere richiesto direttamente dal genitore non titolare di una posizione protetta; b) il nucleo familiare ed il reddito di riferimento vanno determinati in relazione a quello risultante dalla separazione, escludendo l’altro coniuge separato che del nucleo non fa più parte.
Il Tribunale nella sentenza in esame ha affermato che queste norme sono proprio volte a regolare le situazioni di conflitto fra coniugi separati ed a favorire, in ogni caso, il genitore affidatario dei figli minori, indipendentemente dalla titolarità alla corresponsione degli assegni e, dunque, ha accolto integralmente il ricorso presentato con il patrocino dell’Avv. Teresa Capasso con condanna del Ministero resistente al pagamento delle spese di lite.
Diritto all’assegnazione di un insegnate di sostengno per un tempo congruo alle esigenze di studio e di inserimento nell’ambiente scolastico
Con Sentenza n. 00454/2012 del 16/01/2012 la Sezione Terza Bis del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso, proposto dai genitori di un minore diversamente abile, con il patrocinio dell’Avvocato Teresa Capasso, contro il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio, per l’annullamento del G.L.H. d’Istituto, recante l’assegnazione delle ore di sostegno.
Nella specie, i Giudici amministrativi hanno ritenuto indubbia l’illegittimità del provvedimento impugnato con il quale, nonostante l’handicap del minore fosse stato qualificato grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, l’Amministrazione aveva dichiarato l’impossibilità di garantire all’alunno l’assistenza di sostegno per un numero di ore pari almeno ad un’intera cattedra.
I Giudici hanno ribadito che è dovere dello Stato rendere concretamente fruibile il diritto all’istruzione attraverso “misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti di istruzione, prevedendo il ricorso a personale docente specializzato di sostegno e, per forme di disabilità particolarmente gravi, la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunni-docenti, nonché la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno. L’esiguità dell’organico, infatti, non può pregiudicare il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave, essendo tenuta l’Istituzione Scolastica a provvedere a soddisfare — in deroga al rapporto docenti-alunni ordinario – attraverso contratti a tempo determinato con insegnanti di sostegno.
Il TAR, pertanto, ravvisando la manifesta fondatezza del ricorso presentato dall’Avv. Teresa Capasso, in pieno accoglimento, ordinava all’Amministrazione resistente di procedere all’assunzione in deroga su posti di sostegno, nonché alle iniziative necessarie per assicurare l’adeguata integrazione dell’organico del personale in relazione al concreto fabbisogno della Istituzione scolastica, con condanna della stessa al pagamento delle spese di giudizio.
Regolamentazione affidamento del figlio naturale
Accoglimento n. cronol. 8155/2016 del 15/06/2016 RG n. 1662/2016
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Dott. Gianfranco Mantelli Presidente
Dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Paola R. Lodolini Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento ex art. 737 c.p.c. iscritto al n. 1662/2016 R.G.A.C. promosso da:
**********************, elettivamente domiciliata in CIAMPINO VIA COL DI LANA N. 79 presso lo studio dell’avv. CAPASSO TERESA che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, e ***********************, elettivamente domiciliato in CIAMPINO ************** presso lo studio dell’avv. ******************************** che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti.
Con l’intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso congiunto depositato da ****************** e ******************** con cui gli stessi hanno chiesto all’intestato Tribunale di volere disciplinare l’affidamento e il mantenimento del figlio minore ***************, nato a *************** il ******** dalla loro relazione more uxorio e riconosciuto da entrambi i genitori, negli esatti termini di cui al ricorso introduttivo;
esaminata la documentazione prodotta;
ritenuto che nulla osta all’accoglimento del ricorso in quanto conforme agli interessi dei figli minori e che non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta;
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso ex art. 737 c.p.c. depositato da *************** e **************** iscritto al n. 1662/2016 R.G.A.C., così decide:
disciplina l’affidamento e il mantenimento del figlio minore ********** ********* (****, ********) negli esatti termini di cui al ricorso introduttivo;
nulla sulle spese.
Decreto immediatamente efficace.
Si comunichi.
Così deciso in Civitavecchia il 1/6/2016. Il Presidente Dott. Gianfranco Mantelli Firmato Da: CIANI STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1031 – Firmato Da: MANTELLI GIANFRANCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 11570b