Genitore sociale, un ruolo che prende sempre più piede. Infatti, accade sempre più spesso che il matrimonio finisce e i figli – ovviamente – restano e, in seguito, uno dei due ex coniugi intraprende un’altra stabile relazione da cui viene a crearsi una vera e propria famiglia di fatto.
Il nuovo partner diventa quasi un “terzo genitore”, tanto che si pone la domanda di quali siano i diritti e doveri genitoriali nei confronti dei figli del partner.
Da un punto di vista socio-giuridico, chi viene a trovarsi in tali situazioni è definito genitore sociale o terzo genitore (“patrigno” o “matrigna”).
Ciò può accadere perché uno dei due genitori è deceduto o, a causa di comportamenti gravemente negligenti verso il figlio, è decaduto dalla potestà genitoriale, oppure – come nel caso sopra descritto – quando la madre (o il padre) si sono separati e poi uniti ad un nuovo compagno.
In Italia, le famiglie ricostituite sono sempre più numerose, così come numerosi sono i partner che vivono con i figli minori delle proprie compagne/i. Tuttavia, non esiste alcuna normativa che definisca puntualmente i diritti ed i doveri di chi venga a trovarsi in una tale situazione.
Attualmente, nel nostro ordinamento, definiti i diritti e i doveri del genitore biologico, anche in presenza di una interruzione del rapporto di coniugio (rapporto che resta sostanzialmente separato dallo status di genitore), non vi è modo di estendere tali facoltà e doveri a terzi.
Pertanto, non è possibile per il genitore sociale assumere responsabilità o potestà proprie di quello biologico, anche quando al divorzio tra i due genitori segua un nuovo matrimonio (civile) tra uno dei due genitori ed un altro partner.
Infatti, il genitore biologico non perde la propria potestà genitoriale, con la conseguenza che i diritti e gli obblighi da essa derivanti non potranno essere trasferiti ad un terzo.
In altre parole, sul nuovo partner non grava alcun dovere di mantenimento e nessun obbligo c.d. “alimentare”.
Secondo la legge, infatti, i familiari verso i quali si ha un obbligo di assistenza sono tassativamente:
- il coniuge;
- i figli anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
Ciò posto, nel caso in cui, sussistendo “figli di primo letto” sia celebrato un altro matrimonio, il nuovo partner – fermo restando il dovere di assistenza verso il proprio coniuge e di collaborazione nell’interesse della famiglia – non è tenuto a “mantenere” i figli che non sono suoi, poiché secondo la legge non ha, con questi ultimi, alcun tipo di legame familiare o giuridico.
Non vi è (ancora) una disciplina giuridica che regolamenta i casi in cui un minore si trovi a vivere, oltre che con il proprio genitore biologico, con un altro adulto di riferimento.
L’unica normativa presente al riguardo in Italia è quella che prevede la possibilità di adozione del figlio del coniuge. Solo grazie a questa legge, il genitore sociale può – a determinate condizioni – acquisire la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio del proprio compagno/a e farsi, dunque, carico di una serie di doveri nei suoi confronti: il bambino diventa erede e può avere il diritto ad essere mantenuto anche dal “terzo genitore” se l’altro genitore biologico non può farlo.