Patrocinio a spese dello Stato
Ove ricorrano le condizioni di legge (reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41), i soggetti interessati potranno beneficiare dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (c.d. “gratuito patrocinio”).
Tale forma di assistenza legale serve per garantire la difesa in giudizio a chi ha un basso reddito e non può sostenere le spese del processo. L’istituto consente ai cittadini non abbienti, al fine di essere rappresentati in giudizio sia per agire che per difendersi, di poter nominare un avvocato e farsi assistere a spese dello Stato. È ammesso nel processo penale, nel processo civile, nel processo amministrativo, nel processo contabile, nel processo tributario ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.).
In caso di convivenza con il coniuge o con altri familiari, il reddito annuo imponibile è costituito dalla somma dei redditi annui di ciascun componente il nucleo. Tuttavia, nei giudizi civili e amministrativi si tiene conto del solo reddito personale del richiedente se l’oggetto della causa sono diritti della personalità o nel caso vi siano interessi confliggenti con quelli degli altri familiari.
Per i giudizi in materia penale è prevista l’elevazione del suddetto limite reddituale di euro 1.032,91 per ogni familiare a carico.
In caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere, il richiedente è esposto a gravi responsabilità penali, sanzionate con la reclusione (da 1 a 5 anni) e con multa da euro 309,87 a euro 1.549,37.
Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
- i cittadini italiani;
- gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;
- gli apolidi residenti nello Stato;
- gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica;
- l’indagato, imputato, condannato, l’offeso dal reato e il danneggiato che intendano costituirsi parte civile e che intendano esercitare azione civile per il risarcimento del danno o restituzione derivanti dal reato;
- il responsabile civile o chi è civilmente obbligato all’ammenda.
Il patrocinio a spese dello Stato è previsto per la sola difesa processuale e non è ammesso per l’assistenza extragiudiziale. Pertanto, la consulenza e l’attività svolta dall’avvocato al di fuori del giudizio sono a carico dell’assistito.
Qui è possibile scaricare il modulo in uso presso l’Ordine degli Avvocati ed il Tribunale di Velletri.
Per ulteriori approfondimenti vedere anche “Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili e amministrativi” e “nei giudizi penali” sul sito del Ministero della Giustizia.