
Patrocinio a spese dello Stato
Ove ricorrano le condizioni di legge – reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore al limite di reddito stabilito dall’art. 76 TUSG (attualmente pari a euro 13.659,64, D.M. 22/04/2025, G.U. 11/07/2025) – i soggetti interessati potranno beneficiare dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (c.d. “gratuito patrocinio”).
Tale forma di assistenza legale serve per garantire la difesa in giudizio a chi ha un basso reddito e non può sostenere le spese del processo.
L’istituto consente ai cittadini non abbienti, al fine di essere rappresentati in giudizio sia per agire che per difendersi, di nominare un avvocato e farsi assistere a spese dello Stato nelle varie fasi processuali.
È ammesso nel processo penale, nel processo civile, nel processo amministrativo, nel processo contabile, nel processo tributario ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.).
Il patrocinio a spese dello Stato non copre gli strumenti di tutela amministrativa alternativi ai ricorsi giurisdizionali (ricorso gerarchico, ricorso in opposizione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica) e le attività stragiudiziali (consulenze, arbitrati, transazioni, mediazioni, negoziazioni assistite, diffide, lettere, messe in mora, ecc.).
Determinazione dei limiti di reddito
Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
Inoltre, in caso di convivenza con il coniuge o con altri familiari, il reddito annuo imponibile è costituito dalla somma dei redditi annui di ciascun componente il nucleo. Tuttavia, nei giudizi civili e amministrativi si tiene conto del solo reddito personale del richiedente se l’oggetto della causa sono diritti della personalità o nel caso vi siano interessi confliggenti con quelli degli altri familiari.
Per i giudizi in materia penale è prevista l’elevazione del suddetto limite reddituale di euro 1.032,91 per ogni familiare a carico.
La condizione reddituale e patrimoniale, unitamente alla “non manifesta infondatezza della pretesa”, deve persistere per tutta la durata del procedimento, pena la decadenza dal beneficio.
In caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere, il richiedente, oltre alla perdita del beneficio, è esposto a gravi responsabilità penali, sanzionate con la reclusione (da 1 a 5 anni) e con multa da euro 309,87 a euro 1.549,37.
Destinatari
Nel rispetto dei suddetti limiti di reddito, possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
- i cittadini italiani;
- gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;
- gli apolidi residenti nello Stato;
- gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica;
- l’indagato, imputato, condannato, l’offeso dal reato e il danneggiato che intendano costituirsi parte civile e che intendano esercitare azione civile per il risarcimento del danno o restituzione derivanti dal reato;
- il responsabile civile o chi è civilmente obbligato all’ammenda.
Avvertenze generali
Il patrocinio a spese dello Stato copre esclusivamente l’attività difensiva svolta nell’ambito del processo e le attività ad essa strettamente necessarie e propedeutiche. Restano invece a carico dell’assistito le prestazioni extragiudiziali autonome, non collegate o non indispensabili al procedimento.
La delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato riguarda unicamente la difesa nel procedimento indicato, comprensivo dei suoi gradi e articolazioni, e non estende il beneficio ad altri giudizi.
Per ottenere e mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è fondamentale fornire informazioni precise, veritiere ed aggiornate sul reddito e sulla pretesa che si intende far valere (per verifica della non manifesta infondatezza e della assenza di mala fede o colpa grave). Dichiarazioni incomplete, inesatte o errate possono comportarne la mancata ammissione da parte dell’Ordine degli Avvocati o la revoca da parte del Magistrato competente per il giudizio, anche a processo già iniziato e fino a sua conclusione.
Il provvedimento di ammissione dell’Ordine degli Avvocati è emesso in via anticipata e provvisoria. Il Magistrato competente per il giudizio può sempre revocarlo per insussistenza pregressa (es. dichiarazioni incomplete o non veritiere, ecc.) o sopravvenuta (es. superamento dei limiti di reddito prima della conclusione del processo, ecc.) dei presupposti di legge.
Inoltre, il Cliente deve essere consapevole che l’Avvocato, operando sulla base delle informazioni ricevute, non è responsabile per eventuali dichiarazioni errate o incomplete del Cliente. Ove esse determinino la mancata ammissione o la revoca, il Cliente matura un debito verso l’Avvocato ed eventualmente verso lo Stato.
Pertanto, in caso di mancata ammissione o revoca del beneficio, il Cliente, dietro semplice richiesta scritta, dovrà corrispondere retroattivamente i compensi dovuti all’Avvocato secondo i parametri forensi vigenti, oltre accessori di legge, nonché rimborsare eventuali spese anticipate dallo Stato (con interessi legali e rivalutazione ISTAT in caso di ritardo nel pagamento).
Aspetti particolari
L’Avvocato Teresa Capasso è iscritta negli Elenchi degli Avvocati del Foro di Velletri abilitati al patrocinio a spese dello Stato nell’ambito del Diritto Civile, del Diritto Penale, del Diritto di Famiglia e della Volontaria Giurisdizione.
Per una migliore comprensione si rinvia alle Informazioni specifiche su elenchi avvocati, procedure e modulistica in uso presso l’Ordine degli Avvocati ed il Tribunale di Velletri e alle Procedure e modulistica in uso presso il Foro di Roma.
Per ulteriori approfondimenti vedere anche “Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili e amministrativi” e “nei giudizi penali” sul portale del Ministero della Giustizia.
Vai alla descrizione generale delle Attività dello studio
