La guida in stato di ebbrezza è punita in modo differente a seconda del tasso alcolemico

 

Risultati immagini per guida in stato di ebbrezzaLo stato di ebbrezza e le conseguenze della guida in stato di ebbrezza

Lo stato di ebbrezza è quella condizione di alterazione psicofisica che consegue all’assunzione di sostanze alcoliche (vino, birra e superalcolici vari). L’individuo in stato di ebbrezza, in generale, ha una percezione distorta della realtà. Le sue facoltà intellettive sono notevolmente diminuite e i suoi riflessi rallentati.
Chi si mette alla guida in stato di ebbrezza, poi, ha una minore capacità di calcolare le distanze di sicurezza, di percepire un rischio e di evitarlo. Inoltre, ha una vista meno acuta e riflessi poco pronti, per cui rappresenta un vero pericolo per sé stesso, per chi trasporta e per gli altri conducenti.

Rilevazione del tasso alcolemico: l’etilometro

La legge (Codice della Strada) punisce solo il conducente trovato a guidare ubriaco. Non è punibile chi si trovi col veicolo fermo o in sosta, o il passeggero non alla guida.
Le pene variano a seconda del tasso di alcol presente nel sangue del guidatore, calcolato dagli agenti di polizia stradale con un apposito attrezzo assolutamente non invasivo, l’etilometro. Il soggetto sottoposto ad accertamento è tenuto a espirare nell’etilometro. Esso è in grado di misurare la quantità di alcol presente nel sangue attraverso la misurazione della quantità di alcol presente nell’aria. L’accertamento viene ripetuto due volte, a distanza di cinque minuti l’una dall’altra.

Le sanzioni penali e amministrative in caso di guida in stato di ebbrezza, come già anticipato, variano a seconda del tasso alcolemico accertato. Entro la soglia di 0,5 g/l (grammi per litro) il tasso alcolemico è assolutamente accettabile.

Le pene in funzione del tasso alcolemico

In caso di guida con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, si configura solo una sanzione amministrativa. Il trasgressore viene punito con la sanzione pecuniaria da euro 532 a euro 2.127 e con la sospensione della patente da tre a sei mesi.
Per guida con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l, scatta il reato penale. Quindi, è prevista sia la sanzione penale, ovvero ammenda da euro 800 a euro 3.200 (aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle 7 del mattino) e arresto fino a sei mesi, che amministrativa (sospensione della patente da sei mesi a un anno).
In caso di guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la sanzione è sia penale che amministrativa. Consiste nell’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 (aumentata da un terzo alla metà se il reato è commesso tra le 22 e le 7 del mattino), nell’arresto da sei mesi a un anno, nella sospensione della patente da uno a due anni, nel sequestro preventivo del veicolo e nella sua confisca. Se il proprietario è diverso dal conducente,  la durata di sospensione della patente è raddoppiata. Inoltre, se nei due anni successivi il conducente viene nuovamente sorpreso a guidare in stato di ebbrezza è prevista la revoca della patente (un giorno di arresto e 250 euro di ammenda equivalgono, rispettivamente, a un giorno di lavoro).

In ogni caso è prevista una decurtazione di dieci punti sulla patente

Le pene alternative all’arresto

A condizione che non si sia provocato un sinistro stradale, l’arresto può essere sempre sostituito dai lavori socialmente utili. Essi devono essere svolti prioritariamente nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Se svolti diligentemente, questi lavori possono arrivare a far estinguere il reato, alla revoca della confisca e a dimezzare il periodo di sospensione della patente.

Le pene sono più alte per i giovanissimi, i neopatentati e i conducenti professionali

Per i conducenti di età inferiore ai 21 anni, per coloro che abbiano conseguito la patente da meno di tre anni e per i conducenti professionali le tolleranze sono decisamente minori e le pene sono ulteriormente inasprite. In particolare, la guida con tasso alcolemico compreso tra 0 e 0,5 g/l comporta un’ammenda da euro 164 a euro 663 e la decurtazione di cinque punti sulla patente. La guida in stato di ebbrezza con tasso compreso tra a 0,5 e 0,8 g/l comporta una sanzione aumentata di 1/3 rispetto a quella ordinaria. Conseguentemente, la guida con tasso compreso tra 0,8 e 1,5 g/l o superiore a 1,5 g/l comporta un aumento delle sanzioni ordinarie da un terzo alla metà.

Con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l è prevista la revoca della patente per i conducenti di autobus, autoarticolati, autosnodati e veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti passeggeri superiore a otto. Analogo provvedimento è previsto per conducenti di veicoli destinati al trasporto merci con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. Per le altre categorie, la revoca si ha solo in caso di recidiva nel corso del triennio.

In caso di incidente stradale

Nel caso in cui la guida in stato di ebbrezza causi un sinistro stradale, le pene previste sono raddoppiate. Inoltre, il veicolo, se non appartiene a persona diversa dal conducente, viene sottoposto a fermo amministrativo per 180 giorni.
Infine, se l’incidente è causato da persona con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la patente di guida è revocata.
La legge prevede anche che se all’incidente stradale consegue la morte di terze persone, lo stato di ebbrezza del conducente comporta un inasprimento di pena per l’omicidio colposo.

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